In allegato la domanda
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1. È vietato svolgere su aree e suoli pubblici qualsiasi attività di intermediazione e/o
promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o
mezzo.
2. È altresì vietato lo svolgimento di attività di mediazione, promozione di attività ristorative,
mediante personale collocato all’esterno dei locali o di promozione da parte di venditori di
articoli al dettaglio.
3. È altresì vietato avvicinarsi a residenti e turisti mostrando menu, depliants, volantini, mappe
geografiche e qualsiasi tipologia di materiale pubblicitario.
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Spostamento del capolinea dei bus A.T.C. srl.
presso il Molo 21 – Banchinella
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L'ordinanza è in vigore fino al 17 ottobre2025
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L'ordinanza è in vigore fino al 30 settembre 2025
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In allegato il Decreto Regione Campania
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Si rende noto che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari.
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.
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Il Premio Annuale "Campanile d'oro Isola di Capri" è istituito con l'obiettivo di riconoscere e premiare cittadini, associazioni, enti, imprese o istituzioni che si siano distinti per meriti particolari in ambito sociale, culturale, scientifico, sportivo o economico, contribuendo in modo significativo al miglioramento della comunità locale e al suo sviluppo