Dall'istituzione
1. È vietato svolgere su aree e suoli pubblici qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo. 2. È altresì vietato lo svolgimento di attività di mediazione, promozione di attività ristorative, mediante personale collocato all’esterno dei locali o di promozione da parte di venditori di articoli al dettaglio. 3. È altresì vietato avvicinarsi a residenti e turisti mostrando menu, depliants, volantini, mappe geografiche e qualsiasi tipologia di materiale pubblicitario.
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Ultimo aggiornamento: 14/06/2025 10:58.12